Costituzione in mora
Se il cliente non paga la bolletta entro il termine di scadenza indicato sulla bolletta, il venditore può costituirlo in mora per recuperare il proprio credito.
La comunicazione di costituzione in mora (vedi TIMG -Testo Integrato Morosità Gas) avviene con l’invio di una raccomandata con avisso di ricevimento o una PEC (posta elettronica certificate) in cui saranno indicati il termine entro cui effettuare il pagamento, la data da cui decorre tale termine (20 giorni dal ricevimento della raccomandata) oltre che le modalità di pagamento e di comunicazione dello stesso.
Decorsi 3 giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in raccomandata, Basengas Vendita chiederà all’impresa di distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.
Qualora non si sani la situazione di morosità entro 15 giorni dalla sospensione per morosità, il contratto di somministrazione si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. senza ulteriore comunicazione e si procederà per il recupero del credito con ulteriore aggravio di spese.
In caso di impossibilità di procedere all'intervento di sospensione dell’alimentazione del misuratore e persistendo l’inadempimento, si potrà dar luogo da parte del distributore a un tentativo di intervento di interruzione sulle tubazioni di allacciamento; in tal caso, il contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione del suddetto intervento e senza ulteriore comunicazione. Per fruire, nuovamente, della fornitura dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell’alimentazione precedentemente interrotta.
In caso di mancato rispetto delle regole in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente, ai sensi dell’art. 4.3 del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiante, avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:
- • euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- • euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
- Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- Il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale).
In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.